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Il Regolamento
1) E'
dovere dei membri seguire le istruzioni delle tecniche di ricerca, di recupero e
di studio dei dati storici impartiti dalla Soprintendenza Archeologica.
Durante
le prospezioni devono essere presenti almeno due operatori.
Gli
operatori devono sempre fare riferimento al Centro Operativo della
Soprintendenza Archeologica competente e all'Ispettore Onorario di zona. Per
il recupero di materiale in superficie occorre l'autorizzazione del proprietario
del terreno.
Nel
caso di ritrovamento occasionale di materiale archeologico è necessario
avvertire la Soprintendenza e, se l'oggetto rischia la distruzione, lo si può
recuperare immediatamente previa compilazione delle apposite schede e
consegnarlo alle autorità competenti.
Il
materiale archeologico deve essere mantenuto nello stato e forma in cui è stato
trovato. 7) Gli
operatori volontari nei casi di utilizzo di strumentazioni quali metal detectors,
devono tenere conto anche degli oggetti non metallici, distinguere i vari tipi
di cocci (ceramica fine, grezza, da fuoco ecc.) e i vari tipi di terreno (terra
rossa, nera, gialla, il carbone, la cenere, ecc.). Verranno impartite apposite
istruzioni sui criteri di rilevazione.
E'
obbligatorio compilare le schede apposite riportando tutti i dati esatti del
recupero.
E'
vietato fare qualsiasi ricerca con metal detector nel momento delle colture in
atto.
I
membri sono tenuti ad informare le autorità competenti ogni qual volta vedano
violate le leggi a riguardo.
L'associazione recepisce in ogni sua forma tutti i punti del Codice di Comportamento accettato dal Comitato Mondiale per il metal detecting - Boston U.S.A. -
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